CLASS ACTION
Dal 1° gennaio 2010 i consumatori hanno a disposizione uno strumento per far valere in giudizio i propri diritti: l’azione di classe, meglio conosciuta come Class Action, che è regolata dall’articolo 140-bis del Codice del Consumo.
Ogni volta che i diritti di una pluralità di consumatori possono ora tentare la strada dell’azione collettiva, eventualmente dando il mandato ad un’associazione di tutela dei consumatori; un unico procedimento che impegna un unico tribunale, invece che tante azioni individuali separate.
L’azione può essere promossa soltanto contro illeciti commessi successivamente al 15 Agosto 2019. Sono azionabili in giudizio con questo nuovo strumento:
- Diritti contrattuali, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati mediante moduli o formulari predisposti, che sono propri di una pluralità di consumatori e utenti i quali si trovano nei confronti di una stessa impresa in una situazione identica
- Diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore
- Diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette
Il giudice competente è generalmente il Tribunale del capoluogo della Regione in cui ha sede l’impresa.
Il procedimento deve essere iniziato da una componente della classe (ovvero un singolo consumatore) che può a tal fine anche dare un mandato ad un’associazione di tutela dei consumatori o a un comitato di cui egli ne fa parte.
La sentenza ha efficacia e vincola non solo le parti in senso stretto, il proponente e l’impresa, ma fa stato anche nei confronti degli aderenti.
Riferimento Normativo | Contenuti dell’obbligo | Aggiornamento |
Art. 1 c.2, d.lgs n. 198/2009 | Notizia del riscontro in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio. | Tempestivo |
Riferimento Normativo | Contenuti dell’obbligo | Aggiornamento |
Art. 4 c.2, d.lgs n. 198/2009 | Sentenza di definizione del giudizio | Tempestivo |
Riferimento Normativo | Contenuti dell’obbligo | Aggiornamento |
Art. 4 c.6, d.lgs n. 198/2009 | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza | Tempestivo |
Anno | Azioni |
2018 | Nessuna |
2019 | Nessuna |
2020 | Nessuna |
COSTI CONTABILIZZATI
I costi contabilizzati sono indicati nel bilancio aziendale.
LISTE D’ATTESA
La lista d’attesa viene gestita da Alisa e non è pubblica.